ll termine "adulterio" nel suo significato originario viene dal latino
"adultarare" (corrompere) ed indica la violazione della fedeltà
coniugale, attraverso un rapporto sessuale e sentimentale che ha luogo
al di fuori del matrimonio. In particolare, molto grave e legalmente
punibile è stato sempre considerato, in tutte le culture ed in tutte
le epoche, il tradimento operato dalla moglie.
Oggi, quando parliamo di "infedeltà" e "tradimento" non diamo a questi
termini quelle accezioni particolari di riprovazione morale e di colpa
che la parola "adulterio" invece implicitamente comporta.
Nel nostro Paese la questione della legittimità del reato di adulterio
fu posta alla Corte Costituzionale, per la prima volta, solo nel 1961.
Infatti, questo reato appariva in contrasto con l'articolo 29 della
Costituzione (che invece sancisce la parità dei coniugi). La Corte
Costituzionale in quella occasione dichiarò infondata la questione di
legittimità costituzionale e la rigettò, per accoglierla solo nel
1968, anno in cui il reato di adulterio fu riconosciuto illegittimo.
Con la sentenza sentenza N. 126 del 1968, la Corte Costituzionale fece
queste considerazioni sulla posizione della donna e sulla parità fra
coniugi, che in Italia fino ad allora non si erano mai sentite prima:
1) la discriminazione non può trovare giustificazione nel fatto
che, dovendo vincere particolari ostacoli fisiologici, la moglie
adultera dimostra maggiore carica di criminosità; oppure nel fatto che
l'adulterio dalla stessa commesso importa maggiori pericoli,
implicando i rischi della commistio sanguinis, della usurpazione di
stato del figlio, ecc. Ed invero, siffatte circostanze riposano su una
distinzione per sesso esplicitamente vietata dall'art. 3 della
Costituzione.
2) Non sembra che, attualmente, la coscienza collettiva annetta
all'adulterio della moglie un particolare carattere di gravità, come
avveniva nei tempi passati, coerentemente allo stato di soggezione
morale, giuridica e materiale in cui era tenuta la donna; e non può
pertanto sostenersi che esso rappresenti una maggiore offesa al bene
della fedeltà coniugale, che l'art. 559 vuol tutelare.
3) Anche in riferimento all'art. 29 della Costituzione, che garantisce
l'unità familiare, deve riconoscersi la illegittimità della norma
impugnata. L'adulterio rappresenta un fatto dimostrativo dell'avvenuta
rottura di tale unità, sicché non si vede quale sia la ragione della
discriminazione, mentre qualunque limitazione del principio di
eguaglianza incide sull'unità stessa, spostando l'equilibrio a favore
di uno ed a danno dell'altro coniuge.
4) L'illecito comportamento della moglie rispetto alla liceità
dell'identico comportamento del marito pone la prima in condizioni di
inferiorità morale e giuridica e ne offende la dignità personale,
costringendola a sopportare le infedeltà del marito.
In base allo stesso principio di parità, nel 1969 la Corte riconobbe
anche l'illegittimità della norma che perseguiva il concubinato e
abrogò entrambe le figure di illecito.
Il "delitto contro il matrimonio" che l'adulterio rappresenta era
considerato atto lesivo della dignità del coniuge e della unità
familiare sin da epoche remotissime.
Nel diritto greco, il reato di adulterio si configurava ogni qualvolta
un uomo sposato aveva un rapporto sessuale con una donna appartenente
a una classe sociale elevata, anche se vedova (avere relazioni
sessuali con donne plebee era infatti considerato più che naturale e
comunque non offensivo). La donna non era considerata infatti soggetto
di reato, ma solo oggetto e dunque non era per questo legalmente
punibile, in quanto non considerata responsabile, anche se il marito
aveva la facoltà di ripudiarla e di chiedere del denaro per compensare
l'offesa subita. L'uxoricidio per motivi d'onore non era punito.
Nella società romana le leggi erano più rigide ed in alcuni periodi
storici gli adulteri potevano essere anche puntiti con la morte. Nel
18 a.C. ad esempio, la lex Iulia de adulteriis coercendis concedeva al
padre della donna il diritto di uccidere impunemente entrambi gli
adulteri colti in flagrante e al marito il diritto di uccidere
l'amante della moglie. Inoltre aveva l'obbligo di ripudiare la
consorte.
L'adulterio continuò ad essere punito con molta severità, spesso anche
con la morte, anche in epoca medioevale.
In Italia l'adulterio della donna poteva comportare il famigerato
'delitto d'onore'.
Quasi stupisce pensare che nel nostro Paese, dove si è sviluppata la
civitas romana, il cristianesimo, il rinascimento ecc., l'articolo 559
del codice penale (secondo la codificazione del 1930), abbia previsto
la pena di reclusione (fino ad un anno) per la moglie adultera e per
il correo (cioè l'amante) e non per il marito adultero (che veniva
punito solo nel caso di concubinato, ovvero del completo abbandono del
tetto coniugale). Nel caso la relazione fosse stata abituale e non
occasionale, la pena poteva raggiungere i due anni di reclusione.
Oggi il concetto di adulterio rimane alla base di provvedimenti di
carattere civilistico, come nelle separazioni, nei divorzi,
nell'affido dei minori ecc. Chi tradisce però non è più un criminale,
ma solo una persona che non ha saputo o voluto rispettare un patto:
quello della fedeltà coniugale.
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