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Adulterio

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Dr. Giuliana Proietti
 


ll termine "adulterio" nel suo significato originario viene dal latino "adultarare" (corrompere) ed indica la violazione della fedeltà coniugale, attraverso un rapporto sessuale e sentimentale che ha luogo al di fuori del matrimonio. In particolare, molto grave e legalmente punibile è stato sempre considerato, in tutte le culture ed in tutte le epoche, il tradimento operato dalla moglie.

Oggi, quando parliamo di "infedeltà" e "tradimento" non diamo a questi termini quelle accezioni particolari di riprovazione morale e di colpa che la parola "adulterio" invece implicitamente comporta.

Nel nostro Paese la questione della legittimità del reato di adulterio fu posta alla Corte Costituzionale, per la prima volta, solo nel 1961. Infatti, questo reato appariva in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione (che invece sancisce la parità dei coniugi). La Corte Costituzionale in quella occasione dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale e la rigettò, per accoglierla solo nel 1968, anno in cui il reato di adulterio fu riconosciuto illegittimo.

Con la sentenza sentenza N. 126 del 1968, la Corte Costituzionale fece queste considerazioni sulla posizione della donna e sulla parità fra coniugi, che in Italia fino ad allora non si erano mai sentite prima:

1) la discriminazione non può trovare giustificazione nel fatto che, dovendo vincere particolari ostacoli fisiologici, la moglie adultera dimostra maggiore carica di criminosità; oppure nel fatto che l'adulterio dalla stessa commesso importa maggiori pericoli, implicando i rischi della commistio sanguinis, della usurpazione di stato del figlio, ecc. Ed invero, siffatte circostanze riposano su una distinzione per sesso esplicitamente vietata dall'art. 3 della Costituzione.

2) Non sembra che, attualmente, la coscienza collettiva annetta all'adulterio della moglie un particolare carattere di gravità, come avveniva nei tempi passati, coerentemente allo stato di soggezione morale, giuridica e materiale in cui era tenuta la donna; e non può pertanto sostenersi che esso rappresenti una maggiore offesa al bene della fedeltà coniugale, che l'art. 559 vuol tutelare.

3) Anche in riferimento all'art. 29 della Costituzione, che garantisce l'unità familiare, deve riconoscersi la illegittimità della norma impugnata. L'adulterio rappresenta un fatto dimostrativo dell'avvenuta rottura di tale unità, sicché non si vede quale sia la ragione della discriminazione, mentre qualunque limitazione del principio di eguaglianza incide sull'unità stessa, spostando l'equilibrio a favore di uno ed a danno dell'altro coniuge.

4) L'illecito comportamento della moglie rispetto alla liceità dell'identico comportamento del marito pone la prima in condizioni di inferiorità morale e giuridica e ne offende la dignità personale, costringendola a sopportare le infedeltà del marito.


In base allo stesso principio di parità, nel 1969 la Corte riconobbe anche l'illegittimità della norma che perseguiva il concubinato e abrogò entrambe le figure di illecito.

Il "delitto contro il matrimonio" che l'adulterio rappresenta era considerato atto lesivo della dignità del coniuge e della unità familiare sin da epoche remotissime.

Nel diritto greco, il reato di adulterio si configurava ogni qualvolta un uomo sposato aveva un rapporto sessuale con una donna appartenente a una classe sociale elevata, anche se vedova (avere relazioni sessuali con donne plebee era infatti considerato più che naturale e comunque non offensivo). La donna non era considerata infatti soggetto di reato, ma solo oggetto e dunque non era per questo legalmente punibile, in quanto non considerata responsabile, anche se il marito aveva la facoltà di ripudiarla e di chiedere del denaro per compensare l'offesa subita. L'uxoricidio per motivi d'onore non era punito.

Nella società romana le leggi erano più rigide ed in alcuni periodi storici gli adulteri potevano essere anche puntiti con la morte. Nel 18 a.C. ad esempio, la lex Iulia de adulteriis coercendis concedeva al padre della donna il diritto di uccidere impunemente entrambi gli adulteri colti in flagrante e al marito il diritto di uccidere l'amante della moglie. Inoltre aveva l'obbligo di ripudiare la consorte.

L'adulterio continuò ad essere punito con molta severità, spesso anche con la morte, anche in epoca medioevale.

In Italia l'adulterio della donna poteva comportare il famigerato 'delitto d'onore'.

Quasi stupisce pensare che nel nostro Paese, dove si è sviluppata la civitas romana, il cristianesimo, il rinascimento ecc., l'articolo 559 del codice penale (secondo la codificazione del 1930), abbia previsto la pena di reclusione (fino ad un anno) per la moglie adultera e per il correo (cioè l'amante) e non per il marito adultero (che veniva punito solo nel caso di concubinato, ovvero del completo abbandono del tetto coniugale). Nel caso la relazione fosse stata abituale e non occasionale, la pena poteva raggiungere i due anni di reclusione.

Oggi il concetto di adulterio rimane alla base di provvedimenti di carattere civilistico, come nelle separazioni, nei divorzi, nell'affido dei minori ecc. Chi tradisce però non è più un criminale, ma solo una persona che non ha saputo o voluto rispettare un patto: quello della fedeltà coniugale.

 
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Ultimo aggiornamento psicolinea.it: 12/12/2011

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