L’adulterio, il delitto contro il matrimonio
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L’adulterio, o infedeltà coniugale, è un fenomeno che ha suscitato dibattiti e giudizi morali attraverso le epoche e le culture. Rappresenta la violazione di un patto di fedeltà all’interno di una relazione di coppia e può avere conseguenze devastanti sul piano emotivo e relazionale. Nonostante il suo impatto negativo, l’adulterio è un comportamento piuttosto comune, e le sue cause, così come le sue implicazioni psicologiche, sono molteplici e stratificate. Cerchiamo di saperne di più.
Cosa significa “adulterio”?
ll termine “adulterio” nel suo significato originario viene dal latino “adultarare” (corrompere) ed indica la violazione della fedeltà coniugale, attraverso un rapporto sessuale e sentimentale che ha luogo al di fuori del matrimonio. In particolare, molto grave e legalmente punibile è stato sempre considerato, in tutte le culture ed in tutte le epoche, il tradimento operato dalla moglie.
Le parole “infedeltà” e “tradimento” sono sinonimi di “adulterio”?
Si, ma oggi, quando parliamo di “infedeltà” e “tradimento” non diamo a questi termini quelle accezioni particolari di riprovazione morale e di colpa che la parola “adulterio” invece implicitamente comporta.
Come è stato percepito l’adulterio nelle varie epoche e culture?
Il “delitto contro il matrimonio” che il termine adulterio rappresenta, era considerato atto lesivo della dignità del coniuge e della unità familiare sin da epoche remotissime, in particolare se a commettere adulterio era la donna.
Infatti, nelle società antiche, l’infedeltà femminile era severamente punita, mentre quella maschile veniva spesso tollerata o addirittura ignorata.
Questo doppio standard rifletteva le dinamiche di potere patriarcali e la necessità di controllare la sessualità femminile per garantire la legittimità della discendenza.
Nel diritto greco, il reato di adulterio si configurava ogni qualvolta un uomo aveva un rapporto sessuale con una donna sposata appartenente a una classe sociale elevata, anche se vedova (avere relazioni sessuali con donne plebee era infatti considerato più che naturale e comunque non offensivo).
La donna non era considerata infatti soggetto di reato, ma solo oggetto e dunque non era per questo legalmente punibile, in quanto non considerata responsabile, anche se il marito aveva la facoltà di ripudiarla e di chiedere del denaro per compensare l’offesa subita. L’uxoricidio per motivi d’onore non era punito.
Nella società romana le leggi erano più rigide ed in alcuni periodi storici gli adulteri potevano essere anche puntiti con la morte. Nel 18 a.C. ad esempio, la lex Iulia de adulteriis coercendis concedeva al padre della donna il diritto di uccidere impunemente entrambi gli adulteri colti in flagrante e al marito il diritto di uccidere l’amante della moglie. Inoltre aveva l’obbligo di ripudiare la consorte.
L’adulterio continuò ad essere punito con molta severità, spesso anche con la morte, anche in epoca medioevale.
Nel mondo contemporaneo, l’adulterio continua a essere una questione moralmente divisiva. Alcune culture, specialmente quelle con forti radici religiose o tradizionali, mantengono un atteggiamento severo nei confronti dell’infedeltà, mentre altre sono più tolleranti o accettano la complessità delle relazioni umane. In alcuni paesi, l’adulterio è ancora considerato un crimine, mentre in altre parti del mondo, le leggi e le norme sociali stanno evolvendo verso una maggiore accettazione della diversità di modelli relazionali.
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Come era considerato l’adulterio in Italia fino a non molto tempo fa?
Nel nostro Paese la questione della legittimità del reato di adulterio fu posta alla Corte Costituzionale, per la prima volta, solo nel 1961. Infatti, questo reato appariva in contrasto con l’articolo 29 della Costituzione (che invece sancisce la parità dei coniugi).
La Corte Costituzionale in quella occasione dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale e la rigettò, per accoglierla solo nel 1968, anno in cui il reato di adulterio fu riconosciuto illegittimo.
Con la sentenza sentenza N. 126 del 1968, la Corte Costituzionale fece queste considerazioni sulla posizione della donna e sulla parità fra coniugi, che in Italia fino ad allora non si erano mai sentite prima:
1) la discriminazione non può trovare giustificazione nel fatto che, dovendo vincere particolari ostacoli fisiologici, la moglie adultera dimostra maggiore carica di criminosità; oppure nel fatto che l’adulterio dalla stessa commesso importa maggiori pericoli, implicando i rischi della commistio sanguinis, della usurpazione di stato del figlio, ecc. Ed invero, siffatte circostanze riposano su una distinzione per sesso esplicitamente vietata dall’art. 3 della Costituzione.
2) Non sembra che, attualmente, la coscienza collettiva annetta all’adulterio della moglie un particolare carattere di gravità, come avveniva nei tempi passati, coerentemente allo stato di soggezione morale, giuridica e materiale in cui era tenuta la donna; e non può pertanto sostenersi che esso rappresenti una maggiore offesa al bene della fedeltà coniugale, che l’art. 559 vuol tutelare.
3) Anche in riferimento all’art. 29 della Costituzione, che garantisce l’unità familiare, deve riconoscersi la illegittimità della norma impugnata. L’adulterio rappresenta un fatto dimostrativo dell’avvenuta rottura di tale unità, sicché non si vede quale sia la ragione della discriminazione, mentre qualunque limitazione del principio di eguaglianza incide sull’unità stessa, spostando l’equilibrio a favore di uno ed a danno dell’altro coniuge.
4) L’illecito comportamento della moglie rispetto alla liceità dell’identico comportamento del marito pone la prima in condizioni di inferiorità morale e giuridica e ne offende la dignità personale, costringendola a sopportare le infedeltà del marito.
In base allo stesso principio di parità, nel 1969 la Corte riconobbe anche l’illegittimità della norma che perseguiva il concubinato e abrogò entrambe le figure di illecito.
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In Italia l’adulterio veniva punito severamente?
Si. Quasi stupisce pensare che nel nostro Paese, dove si è sviluppata la civitas romana, il cristianesimo, il rinascimento ecc., l’articolo 559 del codice penale (secondo la codificazione del 1930), abbia previsto la pena di reclusione (fino ad un anno) per la moglie adultera e per il correo (cioè l’amante) e non per il marito adultero (che veniva punito solo nel caso di concubinato, ovvero del completo abbandono del tetto coniugale).
Nel caso la relazione fosse stata abituale e non occasionale, la pena poteva raggiungere i due anni di reclusione.
Oggi il concetto di adulterio rimane alla base di provvedimenti di carattere civilistico, come nelle separazioni, nei divorzi, nell’affido dei minori ecc. Chi tradisce però non è più un criminale, ma solo una persona che non ha saputo o voluto rispettare un patto: quello della fedeltà coniugale.
Cosa era il delitto d’onore?
Il delitto d’onore poteva consistere nell’uccisione della moglie adultera (o il marito), dell’amante o di entrambi: in Italia era sanzionato con pene differenti a seconda del movente alla base del delitto e disciplinato dall’articolo 587 del Codice Penale.
L’articolo, intitolato “Omicidio e lesione personale a causa di onore” e abrogato dall’art. 1, della L. 5 agosto 1981, n. 442, stabiliva che:
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in delitto d’onore ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo.
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Cosa accade oggi dopo un adulterio?
L’adulterio, o tradimento, come preferiamo definirlo oggi, mette ancora a dura prova la relazione di coppia. La scoperta di una relazione extraconiugale spesso innesca una crisi che richiede un’attenta valutazione della relazione stessa.
Alcune coppie decidono di separarsi, incapaci di superare il tradimento, mentre altre tentano di ricostruire la fiducia attraverso il dialogo, la terapia di coppia o altri strumenti di supporto.
Tuttavia, la ricostruzione della fiducia richiede tempo, impegno e il desiderio di entrambe le parti di lavorare sulla relazione.
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Marcello Mastroianni nel film del 1961 “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi.
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La Dottoressa Giuliana Proietti, Psicoterapeuta Sessuologa di Ancona, ha una vasta esperienza pluriennale nel trattamento di singoli e coppie. Lavora prevalentemente online.
In presenza riceve a Ancona Fabriano Civitanova Marche e Terni.
- Delegata del Centro Italiano di Sessuologia per la Regione Umbria
- Membro del Comitato Scientifico della Federazione Italiana di Sessuologia.
Oltre al lavoro clinico, ha dedicato la sua carriera professionale alla divulgazione del sapere psicologico e sessuologico nei diversi siti che cura online, nei libri pubblicati, e nelle iniziative pubbliche che organizza e a cui partecipa.
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Come va provato che una persona ha commesso adulterio? Ossia deve essere trovato nel momento in cui lo compie o è sufficente una frequentazione della persona ?
A volte una persona viene accusata di adulterio per la sola frequentazione di un amico / a . Che prove si devono avere per poter accusare una persona di adulterio?